INTERROGAZIONE n. 145 del 15/06/2023
In merito allo stato di attuazione della DGR n. 96/2023

Al Presidente della Giunta regionale

Premesso che:

con la DGR n. 478 del 12.11.2021, la Giunta regionale, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto nonché al fine di tutelare i diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente e la par condicio creditorum, ha disposto, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la liquidazione coatta amministrativa (LCA) per il CORAP, e ricorrendo a tale procedura indifferibile ed urgente per scongiurare il depauperamento del patrimonio consortile posto che il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria ai sensi e per gli effetti delle ll.rr. n. 38/2001 e n. 24/2013, dell’art. 36, c. 4 e 5 della L. n. 317/1991 e delle ancora vigenti disposizioni di cui agli artt. 50-54 del DPR n. 218/1978 è titolare di funzioni pubbliche e di pubblico interesse in materia di sostegno allo sviluppo industriale dei territori. In particolare, l’Ente consortile promuove, sotto la vigilanza, il controllo e l’indirizzo regionale, nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati ed infrastrutturali dallo stesso consorzio, le condizioni necessarie per la creazione, l’insediamento e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi;

tale condizione di LCA è stata confermata con la DGR n. .. del 13.03.2023, per effetto della quale l’attuale Commissario Liquidatore CoRAP, dott. ... ..., è stato prorogato nell’incarico “per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell’incarico” e pertanto sino al 13.03.2025, come confermato dal DPGR n. .. del 15.03.2023, salvo ulteriori interventi regionali;

il fondamento giuridico dell’attuale condizione di vigenza ed esecuzione della procedura di LCA, disposta dalle DGR sopra richiamate, è contenuta nei commi 1 e 5 bis dell’art. 15 del D.L. 98/2011, convertito e modificato dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

il comma 5 bis stabilisce che: “Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”;

il c. 5 bis ha costituito l’autorizzazione giuridica per porre il CoRAP, annoverato tra gli “… enti sottoposti alla vigilanza delle regioni” (l.r. n. 38/2001 e art. 36, c. 4, L. n. 317/1991), nella condizione di LCA con “deliberazione della rispettiva giunta …” e conseguente “… nomina del commissario”. Ma il c. 5 bis sancisce anche che “Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni” e la “ ... deliberazione della rispettiva giunta … provvede … agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”. −
gli “ulteriori adempimenti previsti dal comma 1” a cui deve imperativamente provvedere la delibera regionale riguardano: −
“1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa;
i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. −
Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;
ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. −
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.” −
il sopra citato comma 1, in specie il terzo periodo relativo all’allocazione delle “funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente” deve essere adattato al quadro normativo ed amministrativo regionale;

il combinato disposto del c.1 e del c. 5 dell’art. 15 del D.L. n. 98/2011 richiede espressamente già nell’atto deliberativo regionale di messa in LCA dell’Ente una previsione esecutiva regionale dovendo risolvere le due questioni previste dal c. 1: l’allocazione delle “funzioni, dei compiti e del personale a tempo indeterminato” e la individuazione di una entità giuridica al fine di garantire la continuità delle funzioni pubbliche assegnate dallo Stato e dalla Regione al CoRAP. Dato atto che: −
la scelta del percorso allocativo e/o della forma costitutiva del nuovo ente costituisce una criticità ancora incerta da parte della Regione e lungamente sollecitata dalle OO.SS. al fine di tutelare i dipendenti consortili e dichiarando, in ultimo, lo stato di agitazione e l’ennesimo confronto con la Regione anche attraverso l’istituzione di un Tavolo istituzione di negoziazione;

la condizione di stato di agitazione sindacale e la richiesta di un Tavolo di negoziazione appare del tutto legittima e condivisibile alla luce dei termini di applicazione combinata del c. 1 e del c. 5 bis dell’art. 15 del D.L. n. 98/2011, non solo della necessità di tutelare i livelli occupazionali e, con essi, esperienze e professionalità maturate, ma anche di assicurare che il complesso trasferimento delle competenze avvenga in maniera tempestiva e, soprattutto, ordinata a termini di legge. Tutto quanto sopra premesso, INTERROGA il Presidente della Giunta regionale
Per sapere:

se e quali tempestive e formali iniziative sono state individuate ed assegnate al Dipartimento competente, alla UO_5.1 Attività legislativa su proposta della Giunta regionale del Settore Legislativo del Dipartimento 1 – Segretariato Generale e/o alla Avvocatura regionale per l’attività di supporto e consultazione al Presidente per le modalità di esecuzione del combinato disposto di cui ai c. 1 e 5 bis dell’art. 15 del D.L. n. 98/2011;
tenuto anche conto che dalla DGR 96/2023 si è desunto che “con nota/PEC acquisita al protocollo del Dipartimento n. 110821 del 09.03.2023, il Commissario Liquidatore ha trasmesso una relazione tecnico-giuridica sullo stato della procedura di liquidazione, evidenziando la necessità, ai sensi dell’art.15, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n.111, di allocare al più presto le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato nell’Amministrazione vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in un’agenzia costituita ai sensi dell’art.8 del decreto legislativo n.300 del 1999 “;

se e quali iniziative sono state assunte dal Presidente, nella qualità. di Autorità di vigilanza ai sensi e per gli effetti delle norme del R.D. n. 267/1942 applicabili e compatibili con i poteri del “giudice delegato”, posto che il Commissario liquidatore, nella qualità di pubblico ufficiale come riportato nelle premesse della DGR n. 96/2023, in data 31.10.2022 ha provveduto a depositare lo stato passivo presso il Tribunale di Catanzaro e lo stesso Commissario Liquidatore ha effettuato, altresì, la ricognizione patrimoniale del CORAP ed ha trasmesso alla Regione Calabria i relativi elenchi con nota del 6.03.2023, prot. n. 1858.

Allegato:

15/06/2023
R. MAMMOLITI